Capitolo 5. CAM: criteri ambientali minimi stabiliti dal D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 (aggiornamento del D.M. 11 ottobre 2017).

Guida di orientamento per la preparazione dell’offerta tecnica

Il D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici con una serie di novità sulla diagnosi, prestazione e approvvigionamento energetico, sulla mobilità sostenibile, sui materiali da costruzione e le relative dichiarazioni di prodotto, sui rating system e cioè sui metodi di verifica di ciascun criterio, sui criteri premianti, come la capacità tecnica dei progettisti e altro ancora.

Le gare a offerta economicamente più vantaggiosa recepiscono i principi richiesti dai CAM e sempre più spesso sono richieste relazioni che diventano via via più complesse e articolate e richiedono uno studio attento di tutto ciò che si va a offrire. L’obiettivo è quello di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La loro applicazione sistematica e omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili producendo un effetto leva sul mercato e stimolando così gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi ai nuovi obblighi di legge.

Il D.Lgs. 56/2017 prescrive che i bandi contengano i CAM e in particolare:

  • l’art. 34, comma 2 prescrive che i CAM siano “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6”;
  • l’art. 95, comma 13 prevede che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara quale sia “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.

In definitiva, le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara e devono anche indicare il maggior punteggio da assegnare alle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.

Inoltre, un punteggio premiante è attribuito alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024). Nello specifico, per gli appalti di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, la norma richiede l’utilizzo del 100% del valore delle gare di appalto.

I criteri ambientali che i concorrenti indicano in fase di gara devono poi essere validi dal punto di vista scientifico, verificabili da parte del committente e di fatto realizzabili durante la fase di esecuzione delle opere. Dove possibile i CAM devono fare riferimento a etichette ecologiche ufficiali di vario tipo: la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD) è il documento che contiene le informazioni (oggettive, confrontabili e credibili) sulla prestazione ambientale dell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi e riguarda tutti gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali dalla concezione, alla fabbricazione e utilizzazione, fino allo smaltimento.

Il progetto deve garantire primariamente:

  • risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;
  • inserimento naturalistico paesaggistico e sistemazione delle aree verdi;
  • mantenimento della permeabilità dei suoli.

Inoltre, per ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e aumentare il riciclo dei rifiuti, il progetto deve prevedere:

  • materiali composti da materie prime rinnovabili;
  • filiera breve per l’approvvigionamento dei materiali e prodotti;
  • miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio;
  • attestato di prestazione energetica per nuove costruzioni almeno in classe A3.

Il progetto deve essere corredato dal piano di manutenzione dell’opera e di fine vita, documento che deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali, con l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi ed elementi prefabbricati riutilizzati o riciclati e anche un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio.

I progetti di nuova costruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita per il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.

Per quanto riguarda i materiali è infine necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • impiego di materiali con almeno il 15% in peso di elementi recuperati o riciclati sul totale di tutti i materiali utilizzati, divieto di impiego di sostanze dannose per l’ozono o a rischio di riscaldamento globale, demolizione selettiva e riciclabilità o riutilizzo, a fine vita, dei componenti edilizi;
  • almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante le demolizioni e rimozioni deve essere riutilizzato, recuperato o riciclato, fatta eccezione per gli scavi.

arch. Enrico Bertoletti – torinoarchitetti.com

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